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ARTICOLO

L’azienda vede i messaggi Facebook e licenzia la segretaria infedele


Chattare via Facebook sul telefonino aziendale svelando segreti d’impresa costa la perdita del posto di lavoro. E per una dipendente non proprio zelante non c’è privacy che tenga. È successo a Bari, dove il Tribunale (sentenza n. 2636 del 10 giugno scorso ) ha prima deciso che il datore di lavoro poteva utilizzare in giudizio gli screenshot dei messaggi privati della signora e - in base al contenuto di questi - ha poi ritenuto legittimo il suo licenziamento.

La protagonista è una segretaria che aveva installato sul cellulare aziendale l’applicazione Facebook associata a un profilo personale. A casa per malattia, aveva restituito il telefono, sul quale però continuavano ad arrivare messaggi prontamente raccolti dal datore di lavoro. Oltre a intrattenere numerose conversazioni private, infatti, la lavoratrice “infedele” rivelava informazioni e notizie aziendali riservate a imprese concorrenti.

Tutte queste circostanze sono state idonee per il giudice di Bari a integrare la giusta causa di licenziamento. La sentenza ricorda infatti che l’azienda può controllare i propri dipendenti per evitare possibili aggravamenti delle loro condotte. Nel caso qui raccontato la lavoratrice non solo aveva indebitamente installato Fb privato sul telefono aziendale, impiegandolo per conversazioni private durante le ore di lavoro ma, soprattutto, aveva fornito via Facebook nominativi e numeri di telefono di promotori utili alle imprese concorrenti.

La condotta è stata perciò ritenuta di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda. A fare la differenza - come detto - gli screenshot della messaggistica Facebook prodotti in udienza dall’azienda e ritenuti utilizzabili dal Tribunale.

Non è la prima volta che la segretezza della corrispondenza dei lavoratori entra nelle pronunce dei giudici, dando vita tuttavia a una giurisprudenza spesso contrastante.

Il datore di lavoro può ad esempio controllare i computer aziendali infettati da virus per motivi di sicurezza. Se nel corso delle verifiche vengono scoperti accessi alla posta elettronica personale e a siti non attinenti all’attività lavorativa, può scattare la contestazione disciplinare. A nulla vale la difesa del lavoratore che presenta ricorso al Garante per la protezione dei dati personali per illecita acquisizione dei dati. Se la finalità è quella della difesa in giudizio il datore di lavoro può produrre i dati acquisiti


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