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ARTICOLO

Fino al 31 marzo invio o modifiche della certificazione unica

In attesa del decreto legge Sostegni, con il comunicato stampa 49 del 13 marzo, il ministero dell’Economia ha annunciato la proroga dal 16 al 31 marzo del termine per consegnare la certificazione unica sintetica al percipiente e per trasmettere quella ordinaria all’amministrazione finanziaria.


Slittano di conseguenza tutte le altre scadenze collegate e in particolare viene rinviato al 31 marzo il termine entro cui tutti i soggetti esterni (enti previdenziali, banche, assicurazioni, eccetera) devono inviare alle Entrate i dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, che sarà messa a disposizione del cittadino il 10 maggio anziché il 30 aprile.


Consulenti e aziende hanno quindi 15 giorni in più per riconciliare i i numerosi dati amministrativi gestiti nel 2020 e riepilogati nella certificazione unica, giorni che potrebbero anche essere utilizzati da parte dell’amministrazione finanziaria per chiarire i punti delicati in sospeso, quali ad esempio quello della retribuzione contrattuale (punto 480) sulla quale applicare la clausola di salvaguardia del bonus Renzi e del trattamento integrativo.


Laddove, in sede di approfondimento dei controlli, i sostituti dovessero accertare la necessità di intervenire su certificazioni già inviate telematicamente, la proroga al 31 marzo conferisce l’opportunità di inviare entro tale data un flusso di annullamento o uno di sostituzione, previa apposizione dell’apposito flag nel frontespizio. I flussi di annullamento e/o sostituzione potranno contenere solo Cu da annullare o da sostituire, mentre non potranno includere le Cu ordinarie né il quadro CT della comunicazione dell’utenza telematica dove ricevere i 730/4.


Con l’interpello 173/2021, ieri l’Agenzia ha fornito indicazioni su come compilare la Cu in caso di contributo ex articolo 90 del Dl 18/2020 erogato ai mandatari che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore. Accertato che tale erogazione è integralmente detassata (interpello 46/2021), l’ importo deve essere esposto nella Cu lavoro autonomo rispettivamente nei punti 4 (importo lordo) e 7 (in quanto non assoggettato a ritenuta), nonché codificato al punto 6 con il codice 8. Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per inviare le certificazioni che contengono solo redditi esenti, o non dichiarabili attraverso il 730 o Unico precompilato.


Le eventuali ritenute fiscali applicate e versate sugli aiuti dell’articolo 90, deliberati dopo la prima dichiarazione dello stato di emergenza, dovranno essere restituite al percipiente, mentre l’indebito versamento sarà esposto nel quadro ST del 770/2021 reddito 2020 nonché nell’SX come un credito da versamento in eccesso, e recuperato in F24 attraverso l'istituto della compensazione.

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