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ARTICOLO

Azienda incolpevole per pavimento bagnato


Un lavoratore che cade sul pavimento bagnato, dopo aver ignorato un segnale di pericolo, non può addebitare al datore di lavoro la responsabilità dell’infortunio subito: l’azienda risponde, infatti, per i danni al personale solo quando viola, in concreto, una regola fissata da norme specifiche o, comunque, suggerita dalla tecnica.

Questo il principio affermato dalla sentenza 14066/2019 pubblicata ieri dalla Corte di cassazione, al termine di un contenzioso avviato da una dipendente che, ignorando il segnale di pericolo apposto dal datore di lavoro, ha camminato su un pavimento bagnato (dove erano in corso delle pulizie), è scivolata e ha riportato una frattura. Dopo essere stata risarcita dall’Inail ha chiamato in giudizio il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno differenziale.

Nel corso del giudizio di appello, l’azienda è stata riconosciuta responsabile per non aver adottato tutte le misure organizzare adeguate a prevenire l’infortunio; in particolare, secondo i giudici di merito, avrebbe dovuto organizzare i servizi di pulizia (svolti da un’impresa appaltatrice esterna) fuori dall’orario di lavoro e quindi non aveva compiuto ogni sforzo necessario per evitare interferenze con l’attività lavorativa ordinaria.

La Corte di cassazione ha rigettato questa interpretazione, partendo da un concetto troppo spesso dimenticato: l’articolo 2087 del codice civile ( "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"); Che regola la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza, non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva. La Corte ribadisce anche un temperamento importante di tale principio: il datore di lavoro non può limitarsi ad applicare le regole d’esperienza e le tecniche esistenti, ma deve ingegnarsi per adottare tutte le cautele idonee a preservare l’integrità psicofisica del dipendente.

Sulla base di questi concetti, prosegue la Corte, il datore di lavoro è responsabile per un danno solo quando l’evento è dovuto a una sua colpa. Elemento che può consistere nella violazione di regole di comportamento fissate da norme specifiche o, comunque, nella mancata adozione di cautele suggerite dalla tecnica.

Nel caso della dipendente scivolata sul pavimento bagnato, la Cassazione non ha ritenuto sussistente alcuna colpa del datore di lavoro, escludendo che possa essere addebitata all’azienda la scelta di consentire lo svolgimento delle pulizie durante l’orario di lavoro in quanto lo stesso era ampiamente segnalato da appositi segnali, e l’addetto che stava svolgendo il servizio aveva segnalato verbalmente il pericolo: di fronte alla libera scelta della dipendente di ignorare questi avvertimenti, il datore di lavoro risulta immune da qualsiasi responsabilità.


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