SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LAUREATI CON LODE
Con la legge 145/2018 viene introdotta una forma di assunzione agevolata per i cittadini che hanno conseguito, o lo faranno, una laurea magistrale nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute (comprese quelle telematiche); nonché a coloro che hanno ottenuto un dottorato di ricerca sempre nello stesso periodo e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
I datori di lavoro, che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti con i requisiti descritti, possono beneficiare di una riduzione dei contributi a loro carico dovuti all’Inps (premio Inail escluso). L’agevolazione, che ai fini delle regole europee rientra nel “de minimis”, è applicabile per un anno dall’inizio del rapporto e non può eccedere gli 8mila euro. Le assunzioni devono essere effettuate nel corso del 2019. Sono agevolate anche le trasformazioni di contratti a termine e il part time anche se, in quest’ultimo caso, la facilitazione è soggetta a una riduzione proporzionale in base all’orario svolto. L’esonero è cumulabile con gli altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. Per espressa previsione normativa sono esclusi i lavoratori domestici.
Non potranno accedere all’incentivo i datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nell’unità in cui si intende assumere il giovane. Qualora il lavoratore assunto con l’agevolazione venga licenziato per giustificato motivo oggettivo, l’esonero viene revocato e i contributi non versati devono essere pagati; lo stesso vale nell’ipotesi in cui venga licenziato un dipendente nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quello assunto con le facilitazioni.
Se il lavoratore “agevolato” viene riassunto da un altro datore di lavoro (nel 2019), l’azienda subentrante può ottenere l’esonero per i mesi mancanti.
E ora veniamo a un aspetto che suscita perplessità. La norma subordina il riconoscimento dell’incentivo contributivo al rispetto delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti dal decreto del ministro dello Sviluppo economico 23 ottobre 2013. Inoltre si prevede che si debbano applicare le disposizioni contenute nell’articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del Dl 83/2012. Il primo provvedimento venne emanato per disciplinare un contributo concesso sotto forma di credito di imposta. Trattandosi di un provvedimento di carattere fiscale, occorrerà analizzare quali parti di esso potranno essere mutuate.
Il collegamento ad alcuni commi dell’articolo 24 del Dl 83/2012 è ancor più particolare. Quest’ultimo regolamenta il riconoscimento di un contributo – anch’esso erogato sotto forma di credito di imposta - per le nuove assunzioni di soggetti con profili altamente qualificati.
Nella relazione parlamentare di accompagnamento alla manovra si legge che dalla norma richiamata andrebbero mutuate, in particolare, le parti che prevedono la decadenza dal beneficio. Quindi si dovrebbe perdere il diritto all’esonero: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l’incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per tre anni, ovvero due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l’azienda delocalizza in un Paese extra Ue; se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.
Tuttavia alcuni commi dell’articolo 24 appaiono di difficile applicazione. Per esempio, il comma 2 afferma che il credito di imposta (rectius esonero contributivo) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, dettando delle regole esclusivamente attinenti a un credito d’imposta e non a una riduzione di contributi. Anche il richiamo ai commi da 7 a 10 è bizzarro visto che ai fini del controllo per la lecita fruizione dell’aiuto, si chiamano in causa i revisori contabili; soggetti che in passato non sono mai stati coinvolti in caso di assunzioni agevolate che prevedono una riduzione contributiva. Probabilmente occorrerà intervenire in sede amministrativa, facendo chiarezza al fine di evitare che la misura resti lettera morta per le difficoltà applicative.