CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: COSA CAMBIA CON IL DECRETO DIGNITA'
L’originaria disciplina contenuta nel Decreto legge n. 87 del 2018, che tante critiche aveva ricevuto da parte degli operatori giuridici per quella sostanziale assimilazione tra contratto a tempo determinato e contratto di somministrazione il quale – ricordiamo – ha natura commerciale, è stata profondamente ritoccata in sede di conversione con la L. n. 96/2018, la quale ha consentito di mitigare alcuni potenziali effetti perversi della norma contenuta nell’art. 2 D.L. 87/2018.
Viene mantenuto il principio in base al quale, anche al rapporto di lavoro tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato trova applicazione il Capo III del D.lgs. 81/2015, si applicano, quindi, le norme in materia di contratto a tempo determinato, con le uniche eccezioni per le norme contenute negli articoli 21, comma 2, 23 e 24 e vale a dire:
il rispetto del c.d. “Stop & Go” in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato (pari a 10 giorni se il primo contratto era inferiore a 6 mesi, o 20 giorni se il contratto era superiore ai 6 mesi);
le norme in materia di numero complessivo di contratti a tempo determinato;
diritti di precedenza.
Come detto, al rapporto di lavoro tra Agenzia e lavoratore somministrato si applica il Capo III del D.lgs. 81/2015, e quindi il nuovo art. 19, che stabilisce che la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato “a-causale” possa avvenire solo ed esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi (leggi anche l'eBook Decreto Dignità: dai Nuovi Contratti a Termine e Somministrazione alle Tutele per i Licenziamenti Illegittimi, Cairo Lorenzo, D'Avanzo Francesco, Ferretti Federica, Altalex Editore, 2018).
Il contratto potrà avere una durata superiore ai 12 mesi ed entro i limiti dei 24 mesi, solo in presenza delle seguenti causali:
esigenze temporanee ed oggettive, estranee alla ordinaria attività;
ragioni sostitutive;
esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività.
Il comma 1-ter introdotto all’art. 2 del D.L. 87/2018 da parte della legge di conversione introduce una locuzione a che creerà non poche difficoltà ermeneutiche, affermando che le causali previste dal nuovo art. 19 comma 1, in caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicheranno solo all’utilizzatore, con implicazioni pratiche piuttosto dubbiose nell’ipotesi di somministrazione superiore ai dodici mesi.
Prima dell’intervento legislativo, le causali erano inserite esclusivamente nel contratto commerciale; ora, sebbene l’indicazione della causale spetta all’utilizzatore, ciò implicherà comunque una serie di effetti negativi in capo al vero titolare del rapporto, vale a dire l’Agenzia di somministrazione, che dovrà valutare attentamente con il cliente le ragioni giustificatrici dell’eventuale proroga o rinnovo del contratto di somministrazione per un periodo superiore ai 12 mesi. Per quanto concerne il numero di proroghe, ricordiamo che l’art. 34 comma 2 del D.lgs. 81/2015 il quale non è stato riformato, prevede apertis verbis l’esclusione dell’applicazione dell’ art. 21 (Proroghe e rinnovi) del D.lgs. 81/2015 al rapporto a tempo determinato tra somministratore e lavoratore da inviare in missione. Il regime delle proroghe è quindi disciplinato dal CCNL del somministratore, in tal senso l’art. 47 del CCNL Agenzie di somministrazione prevede un numero di proroghe pari a 6.
In sede di conversione è stato introdotto il comma 02 all’art. 2 del D.L. 87/2018, stabilendo una nuova percentuale di utilizzazione dei lavoratori somministrati. Fermo restando il limite legale del 20% dei contratti a tempo determinato c.d. “diretti” dell’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine o in somministrazione a tempo determinato non potrà superare complessivamente il limite del 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Rimarrà in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, (si tratta dei lavoratori in stato di mobilità, la cui inclusione da parte del legislatore appare pleonastica tenuto conto della cancellazione delle liste a partire dal 1° gennaio 2017) di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Infine il comma 1-bis della legge di conversione, produce la reviviscenza della somministrazione fraudolenta, fattispecie che si realizza quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In questa fattispecie si realizza una ipotesi di responsabilità solidale, con il somministratore e l’utilizzatore che verranno puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione fraudolenta.