COME CALCOLARE LA RETRIBUZIONE DA PAGARE DURANTE LE FERIE
Durante l'assenza dal lavoro per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse svolto la prestazione lavorativa. La legge, infatti, pur in mancanza della prestazione lavorativa impone al datore di lavoro di adempiere all'obbligazione economica. Sul punto, tuttavia, è doveroso verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva, sia nazionale sia di secondo livello.
Gli elementi costitutivi della retribuzione feriale sono infatti generalmente individuati dalla contrattazione collettiva e dal patto individuale (Cassazione 5408/2003). Generalmente sono ricompresi gli elementi tipici della paga, quali, per esempio, i minimi tabellari, l'ex indennità di contingenza, l'Edr, superminimi individuali e collettivi e gli scatti di anzianità, mentre sono esclusi quelli di natura occasionale.
Se il contratto collettivo applicato fa riferimento – ai fini della liquidazione delle ferie – alla retribuzione "globale di fatto", in essa devono essere ricompresi tutti gli elementi che normalmente e di fatto vengono pagati. Tra questi vi possono rientrare a titolo di esempio: l'indennità per lavoro straordinario continuativo (Cassazione 1075/1984); l'indennità per lavoro notturno a turni periodici (Cassazione 19425/2005); l'indennità sostitutiva di mensa (Cassazione 84/1992).
A titolo di esempio, il Ccnl terziario Confcommercio stabilisce che durante il periodo feriale debba essere corrisposta al lavoratore la retribuzione di fatto (composta da paga base nazionale conglobata, indennità di contingenza, terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti, eventuali scatti di anzianità, altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o "una tantum" e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Inoltre «al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto».
Ai fini della corretta liquidazione del periodo feriale, occorre, quindi, sempre ed in ogni caso verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata.
In riferimento al regime di paga utilizzato, i lavoratori con paga mensile hanno in genere diritto alla normale retribuzione mensile: ciò in quanto durante il godimento delle ferie è garantito il diritto alla retribuzione. Tuttavia, è opportuno verificare contrattualmente la retribuzione spettante per le ferie godute. Il contratto collettivo applicato potrebbe, infatti, prevedere la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella che spetta al lavoratore a fronte dello svolgimento della prestazione lavorativa..
Per i lavoratori con paga oraria si deve, in genere, moltiplicare il numero di ore di ferie fruite per la paga oraria, per la cui determinazione occorre sempre fare riferimento alla contrattazione collettiva: in questo caso nel cedolino paga si dovrà indicare separatamente la retribuzione per ferie da quella per le ore lavorate o comunque riferite ad altre causali di assenza.
Nel caso di adozione del regime "mensilizzato ad ore", le ferie godute dovranno essere quantificate in ore. In tale ipotesi, tuttavia, è opportuno seguire la seguente procedura:
1) si divide la retribuzione mensile (prevista contrattualmente per la liquidazione delle ferie) per le ore lavorabili nel mese (adozione del c.d. divisore variabile), determinando in tal modo la retribuzione oraria per ferie; 2) si opera una trattenuta sulla retribuzione pari al numero di ore di assenza per ferie per la retribuzione corrente complessiva (quella che spetta al lavoratore a fronte dello svolgimento della prestazione lavorativa); 3) si corrisponde la retribuzione per le ferie, pari al numero di ore di ferie godute nel mese per la retribuzione oraria per ferie di cui al punto 1.