IL CONTRATTO CERTIFICATO NON SALVA DALLE SANZIONI
Gli accertamenti degli ispettori sulla regolarità dei contratti di lavoro sono bloccati dalla certificazione degli stessi contratti sino alla decisione del giudice, quando è stato avviato un ricorso contro la certificazione stessa. È uno dei chiarimenti forniti dalla circolare 9/2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del 1° giugno. L’aspetto chiave è che i controlli degli ispettori possono portare alla sospensione o all’impugnazione della certificazione del contratto dell’azienda ispezionata.
L’Ispettorato ha fornito alcune indicazioni operative al proprio personale su come muoversi quando l’attività di vigilanza si intreccia con la richiesta di certificazione dei contratti, l’iter volontario che le aziende possono percorrere per attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge (la certificazione è affidata a commissioni ad hoc istituite ad esempio presso gli ispettorati territoriali del Lavoro o i consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro).
Vediamo le diverse situazioni possibili.
1. La certificazione già richiesta. Se la richiesta di certificazione è già stata presentata al momento dell’ispezione, ma il relativo procedimento non si è ancora concluso, non si produce alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi.
In questo caso, gli ispettori potranno proseguire gli accertamenti, informando la commissione di certificazione alla quale l’azienda si è rivolta, sulla pendenza della verifica ispettiva. L’informativa consentirà alla commissione di sospendere il procedimento certificatorio, secondo quanto previsto dalla maggior parte dei regolamenti interni, per favorire un coordinamento tra le funzioni di controllo e quelle certificatorie.
L’articolo 78, comma 2, del Dlgs 276/2003 prevede infatti che l’autorità pubblica nei cui confronti l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti possono presentare osservazioni alla commissione, che dovrà tenerne conto sia al momento della decisione, sia in sede di motivazione del provvedimento finale.
2. La richiesta dopo l’ispezione. Se l’organo ispettivo è informato che solo in seguito all’ispezione l’azienda ha presentato istanza di certificazione, dovrà non solo avvisare la commissione, per sospendere il procedimento di certificazione, ma svolgere anche gli accertamenti di competenza e, se necessario, adottare i relativi provvedimenti.
3. La certificazione già ottenuta. Una procedura ad hoc è prevista nell’ipotesi in cui, durante la verifica, la società esibisca un contratto di lavoro o di appalto già certificato. Secondo l’articolo 80 del Dlgs 276/2003 gli effetti del contratto certificato permangono, anche verso terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, salvo che il giudice disponga un provvedimento cautelare che anticipi l’esito del giudizio di merito. Se, quindi, l’ispettore alla fine degli accertamenti, dovesse rilevare una errata qualificazione del contratto o una difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, dovrà indicare nel verbale conclusivo che l’efficacia del disconoscimento è condizionata al positivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la commissione di certificazione oppure, in caso di esito negativo della stessa, alla proposizione delle impugnazioni previste dalla legge.
La presentazione della richiesta di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Il ricorso al tribunale
Dopo il tentativo di conciliazione avviato senza effetti, l’organo ispettivo potrà promuovere ricorso al giudice del lavoro o al Tar a seconda del vizio che si voglia far valere:
• se si riscontra la violazione di una norma di legge che disciplina il procedimento o uno sviamento del potere certificatorio, la competenza sarà del Tar;
• se si dovesse accertare invece un errore nella qualificazione del contratto o una palese difformità tra il programma negoziale certificato e l’effettiva esecuzione del contratto, la giurisdizione è riservata al giudice ordinario.
La sentenza del giudice che dovesse accogliere il ricorso - ricorda l’Ispettorato - ha effetto sin dalla conclusione del contratto, nel caso di errore nella qualificazione giuridica. Nel caso di difformità dal programma negoziale certificato, gli effetti decorrono invece dal momento in cui questa è stata accertata. Infine, all’esito positivo della impugnazione del contratto certificato, l’ufficio che ha notificato il verbale unico dovrà emettere l’ordinanza ingiunzione o l’ordinanza di archiviazione delle sanzioni irrogate, dandone comunicazione al datore ispezionato.