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ARTICOLO

MULTE FINO A 50.000 EURO PER CHI PAGA GLI STIPENDI IN CONTANTI


Il provvedimento, composto di 5 articoli, introduce in sostanza l'obbligo di pagare gli stipendi (e in genere qualsiasi anticipo della retribuzione) attraverso un istituto bancario o un ufficio postale.

La scelta del mezzo spetterà al lavoratore che potrà optare per il "bonifico in favore del conto identificato dal codice Iban" dallo stesso indicato, come previsto da uno degli emendamenti approvati dalla commissione (qui tutti gli emendamenti) ovvero per il pagamento in contanti, ma erogato esclusivamente dallo sportello bancario o postale, o ancora per l'emissione di un assegno da parte della banca o delle poste consegnato direttamente nelle mani del dipendente (o di un delegato in caso di comprovato impedimento).

Ai datori di lavoro o committenti è fatto espresso divieto di corrispondere la retribuzione per mezzo di contanti o di assegni, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Viene stabilito, altresì che "la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione".

Gli obblighi del datore di lavoro

Ai datori è fatto obbligo, in sede di comunicazione obbligatoria ai centri per l'impiego territoriali, di fornire anche gli estremi dell'istituto bancario o postale che provvederà al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori.

L'ordine sarà annullato solo dietro trasmissione della lettera di licenziamento o di dimissioni, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per evitare oneri, diretti o indiretti, ai datori (o ai lavoratori), l'art. 3 della pdl prevede che entro 3 mesi dall'entrata in vigore venga stipulata dal Governo una convenzione con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa per individuare gli strumenti idonei a dare attuazione alla medesima legge.

Dagli obblighi della nuova legge, sono esclusi i datori di lavoro non titolari di partitiva Iva e in ogni caso, i rapporti di lavoro domestico e familiare, nonché quelli instaurati dai piccoli o piccolissimi condomini (ad es. per la pulizia delle scale o per la manutenzione del verde).

Le sanzioni

Sono previste, infine, pesanti sanzioni pecuniarie, da 5mila a 50mila euro, per i datori di lavoro o committenti che violano gli obblighi introdotti dalla legge.

Ad essere sanzionate (fino a 500 euro) saranno anche le mancate comunicazioni ai centri per l'impiego, i quali appurata la violazione dovranno provvedere immediatamente a darne comunicazione alla direzione provinciale del lavoro per le conseguenti verifiche.


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