LEGITTIME LE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA SE IL LAVORATORE E' COLLOCATO IN FERIE DURANTE IL PREAV
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 985 del 17 gennaio 2017, ha affermato che il comportamento del datore di lavoro che decide di collocare in ferie un lavoratore durante il periodo di preavviso, nonostante lo stesso avesse dato la sua disponibilità a lavorare, giustifica le dimissioni rassegnate dal dipendente per giusta causa, qualora ci sia una sovrapposizione tra il periodo di preavviso e quello di ferie.
Nel caso di specie i giudici di legittimità accolgono il ricorso presentato dal dirigente di una banca che si era dimesso per giusta causa in seguito al comportamento posto in essere dal datore di lavoro. Nello specifico, la banca, dopo aver ricevuto la lettera di dimissione del dirigente, nel periodo del preavviso lo avevo collocato in ferie per il godimento di quelle non ancora fruite, nonostante il lavoratore avesse espresso la sua disponibilità a lavorare.
Gli Ermellini, ribaltando la decisione del giudice di merito, hanno chiarito che quando il rapporto di lavoro si interrompe con effetto immediato, l’unico obbligo della parte che recede è solo quello di corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva. Invece, qualora il soggetto che recede decide di continuare comunque il rapporto nel corso del periodo di preavviso, proseguono tutti gli effetti del contratto.
Data la prosecuzione di tutti gli effetti del contratto, in questo periodo il lavoratore può godere delle ferie e maturare il diritto al numero proporzionalmente correlato di giorni in ferie.
Solo nell’ipotesi in cui ci sia una rinuncia alla prosecuzione dell’attività lavorativa nel periodo del preavviso, il diritto alle ferie si trasforma in quello all’indennità sostitutiva.
Fermo restando il potere gestorio ed organizzativo del datore di lavoro che può, nel corso del periodo in cui il rapporto di lavoro prosegue, collocare in ferie il dipendente che lavora nel corso del periodo di preavviso, è vietata però, ai sensi dell’art. 2109 c.c., la sovrapposizione dei due periodi, dal momento che il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.
Pertanto, nelle ipotesi in cui sia inequivocabilmente dedotta la volontà del datore di lavoro di sovrapporre i 2 periodi (nel caso di specie la volontarietà si ricava dalla lettera che la banca ha inviato al dirigente), è legittimo il recesso del dipendente per giusta causa, data la violazione dell’art. 2109 c.c.