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ARTICOLO

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO PER IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE SENZA DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16388 del 4 luglio 2017, si è pronunciata in materia di sospensione del rapporto di lavoro, e conseguente recesso datoriale, per sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Nello specifico, la controversia riguardava un dipendente di una compagnia aerea al quale, nel gennaio 2008, era stato ritirato il tesserino aeroportuale abilitativo da parte della polizia giudiziaria; trattandosi di un documento indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa, la società datrice di lavoro dapprima sospendeva immediatamente il rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione ed in seguito, ad oltre un anno e mezzo di distanza, irrogava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, stante l’accertata impossibilità della prestazione lavorativa ed il mancato interesse a proseguire il rapporto, non potendosi reimpiegare il lavoratore in altre mansioni.

In secondo grado, la Corte d’Appello aveva ritenuto legittimi entrambi i provvedimenti datoriali, dal momento che, in questo caso, non si verteva nelle ipotesi di sospensione temporanea del rapporto di lavoro espressamente tutelate dalla legge (in particolare, vedasi art. 2110 c.c.) ed inoltre, a fronte di un prolungato inadempimento del lavoratore, ben poteva l’azienda invocare i parametri di cui all’art. 3, L. 604/1966sul licenziamento per motivo oggettivo (ossia “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”).

Ebbene, la Cassazione ha confermato in pieno la posizione della Corte territoriale, evidenziando, anzitutto, che il licenziamento in oggetto non ha natura disciplinare (con ciò che ne consegue in termini di rispetto della procedura), bensì è stato intimato, dopo circa un anno e mezzo di sospensione della prestazione, per via dell’impossibilità sopravvenuta della stessa, e ciò a fronte di un provvedimento esterno alla sfera di azione del datore stesso (il ritiro del tesserino).

Quanto invece alla sospensione del rapporto, antecedente al recesso, gli Ermellini hanno ritenuta legittima la decisione della società di non corrispondere la retribuzione durante quel periodo, non trattandosi di una delle fattispecie speciali per le quali legge prevede comunque il diritto allo stipendio, anche in mancanza della prestazione (malattia, infortunio, gravidanza, etc.).

Invero, afferma la Suprema Corte, al di fuori di queste particolari ipotesi tutelate dal Legislatore, nel rapporto di lavoro le parti ben possono valersi dell’eccezione di inadempimento dell’art. 1460 c.c., secondo cui, nei contratti sinallagmatici, il contraente può rifiutarsi di eseguire la sua prestazione se l’altra parte non adempie la propria, salvo che il rifiuto di adempiere sia contrario a buona fede; pertanto, nemmeno la sospensione del rapporto, in tal caso, poteva dirsi di natura disciplinare.


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