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ARTICOLO

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE LE CRITICHE DEL LAVORATORE SONO VERE E CORRETTE


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 996 del 17 gennaio 2017, ha dichiarato che è illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore che ponga in essere una dura critica nei confronti del datore di lavoro, purchè i fatti esposti dal dipendente siano veri e siano stati esposti con correttezza e civiltà.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità respingono il ricorso presentato da una lavoratrice a cui era stato intimato un licenziamento disciplinare in seguito all’invio, da parte della stessa, di una lettera al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e alla Procura della Repubblica, con la quale denunciava che la società presso la quale lavorava, nonostante fosse in crescita economica, era ricorsa agli ammortizzatori sociali (procedure di mobilità e di cassa integrazione) realizzando, così, gli estremi della truffa in danno dello stato.

La società lamentava che il potere di critica esercitato dalla dipendente non era legittimo in quanto contrastante con i doveri di lealtà e di buona fede che sono alla base del rapporto di lavoro.

Gli Ermellini hanno chiarito che, ai fini dell’esercizio del dovere di cronaca, è necessario che siano rispettati due principi fondamentali: il principio della continenza sostanziale e quello della continenza formale. Per il primo, i fatti che sono narrati devono corrispondere al vero, per il secondo, l’esposizione degli stessi deve avvenire “misuratamente”.

Il principio della continenza formale richiede, inoltre, anche che le espressioni utilizzate siano corrette e civili, tuttavia, nell’ottica di un bilanciamento degli interessi con il diritto, costituzionalmente garantito, relativo alla libera formazione del pensiero, sono ammesse, nel rispetto delle suddette condizioni, anche l’uso di espressioni astrattamente offensive e sgradite.

Infine la Corte ha chiarito che l’illegittimità del licenziamento era da rinvenirsi anche nel fatto che gli eventi esposti dalla lavoratrice, circa il comportamento fraudolento della società, avevano solo confermato quanto era stato già diffuso dalla stampa ed era stato discusso nelle relative sedi istituzionali nelle quali erano già stati utilizzati i termini “truffa” e “illecito” e che, pertanto, la lavoratrice li aveva solo, in un momento successivo, inseriti all’interno della lettera inviata all’autorità giudiziaria.


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