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ARTICOLO

LA RESPONSABILITA' DEL LAVORATORE NEI CASI DI INFORTUNIO SUL LAVORO


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7125 del 20 marzo 2017, ha chiarito che, nell’ipotesi di infortunio sul lavoro, la responsabilità del lavoratore sorge qualora lo stesso ponga in essere condotte inopinabili, anomale e imprevedibili, che risultano del tutto incompatibili con l’attività lavorativa, oppure qualora il dipendente violi disposizioni antinfortunistiche o precisi ordini.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato da una società che era stata condannata dalla Corte territoriale a risarcire il danno subito da un lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro.

La società lamentava il concorso colposo del lavoratore, ai sensi dell’art. 1227 c.c., dal momento che il sinistro era stato provocato da una manovra su un macchinario ritenuta “eccezionale”.

Stante la ricostruzione del sinistro operata dal giudice di merito, gli Ermellini hanno escluso il cd. rischio elettivo, ovvero quel comportamento palesemente abnorme posto in essere dal lavoratore da cui deriva il verificarsi dell’infortunio.

Infatti la responsabilità del dipendente si configura solo nell’ipotesi in cui lo stesso ponga in essere un comportamento abnorme, inopinabile e imprevedibile, non previsto nell’ambito della prestazione lavorativa e con essa incompatibile. Una ulteriore ipotesi in cui emerge la responsabilità del lavoratore è quella in cui sussiste una evidente violazione di specifiche disposizioni antinfortunistiche o di precisi ordini.

In assenza delle suddette condizioni, si esclude la responsabilità del lavoratore, sia sotto il profilo causale, sia sotto quello dell’entità del risarcimento, dal momento che lo scopo principale delle disposizioni antinfortunistiche è proprio quello di prevenire le situazioni di rischio esistenti nell’ambiente di lavoro e derivabili dall’eventuale negligenza, imprudenza o imperizia imputabile ai dipendenti.

Pertanto, qualora la condotta del lavoratore non sia imprevedibile, non si esclude il nesso causale rispetto alla condotta colposa avuta dal datore di lavoro che non ha provveduto ad adottare tutte le misure idonee e necessarie ai fini dell’attività svolta.


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