LO SMART-WORKING O "LAVORO AGILE"
Via libera dal Parlamento alla legge sul lavoro autonomo, che nel secondo capo stabilisce nuove regole anche per il cosiddetto «smart working» o «lavoro agile», che è cosa diversa dal vecchio telelavoro di venti anni fa. Il telelavoro era tipicamente pensato per mansioni non qualificate, basate sulla necessità di una postazione fissa e del ricorso a un pc o a un terminale: ad esempio, un lavoratore di un call center. Lo smart working invece si rivolge a professionalità più qualificate di tipo impiegatizio o manageriale. Si basa su tecnologie «mobili» come tablet, laptop e smartphone. Prevede che il lavoratore svolga una parte dell’orario di lavoro fuori dall’azienda – due giorni alla settimana, tre, un pomeriggio soltanto, con qualunque motivazione – mentre il resto del tempo lavora nel modo tradizionale.
Non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma piuttosto è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato da eseguire in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva). La disciplina del lavoro agile si applicherà anche alle pubbliche amministrazioni.
Per dare il via a questo rapporto di lavoro “smart” serve un contratto scritto tra le parti, con la possibilità unilaterale di recedere: può essere a tempo determinato o indeterminato.
ACCORDI SU LAVORO AGILE, MARCIA INDIETRO CON PREAVVISO
L’accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore, che deve essere un contratto scritto tra le parti, può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel caso di accordo a tempo indeterminato, per fare marcia indietro rispetto alla modalità lavoro agile è richiesto un preavviso non inferiore a 30 giorni, che sale a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore disabile. Il passaggio alla modalità `smart´ è risolvibile da entrambe le parti con preavviso. La presenza di un giustificato motivo consente di recedere senza preavviso nell’accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato.
PARITÀ TRATTAMENTO CON I COLLEGHI IN UFFICIO
Il lavoratore ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai colleghi che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, in attuazione dei contratti collettivi. Inoltre, nell’ambito dell’accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.
IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
I dipendenti potranno lavorare in parte presso i locali dell’azienda, in parte dove vorranno, ma sempre entro gli orari giornalieri e settimanali massimi. Una parte dell’accordo dovrà essere dedicata al dettagliare il “diritto alla disconnessione”: dovrà esser messo nero su bianco il tempo di riposo del lavoratore, “nonché le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”.
SALUTE E SICUREZZA
Il datore di lavoro consegna al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici. Viene riconosciuto il diritto alla tutela contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.
LE QUESTIONI ANCORA APERTE
Restano però alcune questioni da chiarire, che andranno precisate attraverso atti interpretativi. In particolare tra gli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro - per il quale si dovrebbe assumere ogni onere e costo - va precisato il servizio di posta elettronica e quelli che assicurano il buon funzionamento della rete. Da chiarire anche se e quali saranno gli strumenti di “controllo” del lavoratore, attraverso i devices digitali. Infine, c’è la questione delle coperture di tipo assicurativo: il testo prevede che siano garantite le tutele contro infortuni - anche in itinere - e malattia, ma venendo meno il legame fisso con il luogo della prestazione si aprono problemi di definizione e responsabilità oggettiva.