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ARTICOLO

Stop al licenziamento collettivo senza informazione e consultazione


Le procedure di licenziamento collettivo prevedono dei precisi diritti di informazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali, che hanno una matrice europea e sono stati consacrati dalla Carta di Nizza del 2000, che li ha elevati a rango di diritti fondamentali dell'Unione.

Come posto in evidenza di recente dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, 6 settembre 2019, n. 22366 ), si tratta di procedure strutturali e fisiologiche, che rappresentano un "contrappeso" rispetto alla libertà di iniziativa economica privata della quale gode il datore di lavoro. Quest'ultimo quindi, in sede di licenziamenti collettivi, è gravato da un preciso obbligo procedurale che assicura una tutela ai lavoratori coinvolti, garantita dalla completezza del sistema di informazione.

L'inadempimento dell'obbligo di informazione e consultazione da parte del datore di lavoro, alla luce di ciò, rappresenta un vulnus che influisce sulla legittimità del provvedimento espulsivo. Si pensi, ad esempio, all'omessa indicazione, nella fase della consultazione, dei criteri di scelta del personale da licenziare. Per la Cassazione, come si evince dalla pronuncia citata, se non sono individuati i criteri in base ai quali si è scelto di licenziare alcuni dipendenti anziché altri, tale inadempimento comporta l'illegittimità della comunicazione di avvio di licenziamento collettivo. La violazione dell'obbligo di comunicare i criteri di scelta, infatti, impedisce al sindacato di controllare la legittimità della selezione e di evitare che vengano eluse le norme relative ai diritti dei lavoratori a proseguire l'attività lavorativa nel caso in cui essa in realtà non cessi ma, dietro la procedura avviata dal datore di lavoro, sia dissimulata una sua ripresa.

Oltretutto, precisano i giudici, la comunicazione prevista dall'articolo 4, comma 9, della legge numero 223/1991 riguarda anche le ipotesi in cui il datore di lavoro decida di cessare la propria attività e licenziare tutti i lavoratori, a eccezione di un gruppo ristretto, individuato tenendo conto delle competenze necessarie per porre in essere le operazioni di liquidazione. Con riferimento alle conseguenze della violazione dei criteri di scelta, la Corte ha chiarito, poi, che essa determina l'impossibilità del lavoratore di essere incluso nel novero dei lavoratori licenziati, mentre nel caso di violazione dell'obbligo procedurale, il lavoratore può comunque essere destinatario di un licenziamento che lo selezioni sulla base di criteri in concreto attuati.

Nel caso di specie, l'omessa individuazione e applicazione dei criteri di scelta previsti dalla legge 223 ha giustificato l'applicazione della tutela reintegratoria ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 92/2012. Si trattava infatti di una violazione "grave ed assoluta", tale da radicare "un difetto (per così dire) ontologico del recesso, che rinviene appropriata tutela mediante lo strumento reintegratorio approntato dal legislatore del 2012".


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