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ARTICOLO

LA LAUREA DETERMINA IL LIVELLO DI INQUADRAMENTO


I giovani laureati hanno diritto a essere inquadrati nel 5° livello del Ccnl della piccola industria metalmeccanica a prescindere dalla complessità delle mansioni concretamente espletate, purché tali mansioni siano inerenti alla laurea conseguita. Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza 8952/2018.

Nel caso sottoposto alla Corte, una dipendente di una società di produzione d'impianti di depurazione delle acque reflue industriali ha rivendicato il diritto all'inquadramento nella categoria contrattuale in questione, ma i giudici di merito hanno respinto la richiesta osservando che le mansioni svolte dalla giovane laureata «pur in astratto “inerenti” alla laurea conseguita, non lo erano in concreto per la semplicità delle analisi effettuate, senza responsabilità diretta».

La lavoratrice ha quindi adito la Suprema corte lamentando che la Corte territoriale ha errato nell'interpretazione del Ccnl applicato al rapporto ritenendo che il giudizio d'inerenza dell'attività rispetto alla laurea debba passare attraverso «la verifica del grado di complessità e responsabilità dell'attività concretamente resa».

Nell'accogliere il ricorso della lavoratrice, la Cassazione osserva che il Ccnl metalmeccanici piccola industria (peraltro sul punto identico al Ccnl metalmeccanici di Federmeccanica), tra le norme sulla classificazione del personale, stabilisce che «i lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento in azienda, verranno inquadrati nella quinta categoria, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea conseguita».

A giudizio della Corte, la norma collega il diritto all'inquadramento nella quinta categoria a due soli presupposti: il possesso di un diploma di laurea e l'inerenza delle attività al titolo di studio posseduto: l'espressione “attività inerenti alla laurea”, infatti, avrebbe «il solo significato reso palese dalle parole utilizzate, nel senso del puro e semplice riferimento al collegamento che la prestazione lavorativa deve avere con le materie di insegnamento proprie del corso di laurea intrapreso e del titolo di studio universitario conseguito dal lavoratore».

E ciò è coerente con l'espressa dichiarazione delle parti sociali di voler realizzare «un sistema…basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori». In questa prospettiva, conclude la Corte, «la maggiore e specifica preparazione dei lavoratori laureati in discipline attinenti alle attività aziendali e la ragionevole previsione di un più agevole inserimento professionale sono valorizzati, dalle parti collettive, con il riconoscimento di un inquadramento iniziale (la quinta categoria, per l'appunto) eventualmente superiore rispetto al contenuto concreto dei compiti disimpegnati».

Ne consegue l'erroneità del controllo operato dalla Corte distrettuale che, ai fini del giudizio d'inerenza, ha richiesto l'accertamento «di una particolare complessità delle mansioni e di una responsabilità diretta», elementi, invece, estranei al contenuto della norma collettiva.


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