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ARTICOLO

LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI E "RIPESCAGGIO"


Con la sentenza n. 909 del 7 aprile 2017, La Corte d’Appello di Milano si è pronunciata in ordine all’impugnazione di un licenziamento intimato per soppressione del posto di lavoro.

La questione che viene affrontata nella sentenza citata attiene all’assolvimento dell’obbligo di repêchage; la Corte, pur richiamando il consolidato orientamento in tema di onere probatorio incombente sul datore di lavoro, in ordine alla impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore all’interno dell’azienda, ha tuttavia evidenziato come l’obbligo di repêchage non si possa ritenere violato laddove, nello stesso periodo del recesso, il datore abbia proceduto ad un’assunzione a termine, per un ruolo oltretutto diverso.

Infatti, sebbene il datore debba allegare il fatto di non aver assunto altri lavoratori con profili equivalenti a quello del soggetto licenziato, eventuali nuovi ingressi in azienda nello stesso arco temporale non possono, di per sé, determinare in automatico la violazione del repêchage: nella specie, si era dato luogo ad un’assunzione a tempo determinato, con un diverso inquadramento e con finalità peraltro sostitutive; pertanto, la Corte non ha ritenuto sussistente tale violazione, ritenendo altresì pienamente provato il motivo oggettivo alla base del provvedimento.

Analogamente, qualche anno prima il Tribunale di Roma aveva affrontato la medesima questione, ed anche in quel caso era stata esclusa la violazione dell’obbligo di repêchage: nel caso in esame, era stata ritenuta irrilevante un’assunzione a termine operata poco tempo prima del licenziamento, atteso che una simile posizione non poteva costituire un’alternativa utile da proporre in luogo del recesso.


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