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ARTICOLO

SANZIONE AL DIPENDENTE CHE TORNA AL LAVORO PRIMA DELLA FINE DELLA MALATTIA


Se si guarisce prima del previsto e si rientra in anticipo al lavoro, il certificato medico di malattia deve essere rettificato, comunicando la data effettiva di ripresa dell’attività. Tuttavia questa disposizione viene spesso disattesa, ma d’ora in avanti qualora l’Inps verifichi il mancato rispetto di questo adempimento, il lavoratore sarà sanzionato.

Secondo quanto riportato nella circolare 79/2017 pubblicata il 2 maggio, senza un certificato medico di fine anticipata della malattia, il datore di lavoro non può consentire al dipendente di riprendere l’attività. Infatti l’articolo 2087 del codice civile impegna l’azienda ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori e l’articolo 20 del decreto legislativo 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Dunque, se si guarisce prima del previsto, è necessario recarsi dal medico curante il quale, a sua volta, dovrà rettificare la data prevista di fine malattia. Regola che, stigmatizza l’Inps, spesso non viene rispettata, con conseguente disallineamento dei dati in possesso dell’istituto rispetto alla realtà o, peggio ancora, di prestazioni non dovute nel caso di pagamento diretto dell’indennità di malattia al lavoratore.

Rientro anticipato al lavoro, il comunicato dell’Inps

Per contrastare questi comportamenti, nel caso in cui emerga, a seguito di assenza del lavoratore malato a una visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività, nei confronti del lavoratore stesso sarà applicata la sanzione prevista per assenza al controllo. La sanzione, che nel caso di prima assenza è pari al 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni, sarà conteggiata fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa perché quest’ultima viene considerata una dichiarazione di fatto di fine malattia.


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