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ARTICOLO

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE: I TRE TERMINI PER L'AZIONE GIUDIZIARIA


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7681 del 24 marzo 2017, ha chiarito che esistono 3 diversi termini dai quali iniziare a calcolare il periodo di decadenza del lavoratore dal diritto a vedersi corrispondere specifiche prestazioni economiche, come l’indennità di disoccupazione.

La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità riguarda il diritto del lavoratore di percepire l’indennità di disoccupazione in seguito al licenziamento per giusta causa che gli era stato intimato.

La Corte d’appello aveva dichiarato la decadenza del lavoratore dal diritto a conseguire la suddetta prestazione, dal momento che la relativa domanda giudiziale era stata proposta oltre il termine di un anno dalla comunicazione del provvedimento di diniego da parte dell’Inps.

Gli Ermellini, hanno sottolineato che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970, l’azione giudiziaria per le controversie in materia di trattamenti pensionistici può essere presentata, a pena di decadenza, entro 3 anni dalla data in cui è stata comunicata la decisione del ricorso emessa dagli organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine previsto per la pronuncia, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo.

Invece, per le controversie in materia di prestazioni temporanee, l’azione giudiziaria può essere presentata entro un anno a partire dalle stesse date stabilite per i trattamenti pensionistici.

L’art. 6 del decreto legge n. 103 del 29 marzo 1991, ha precisato che con la decadenza si estingue il diritto a percepire i ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, pertanto, la relativa domanda giudiziale risulta essere inammissibile. Qualora non sia proposto ricorso amministrativo, i termini decorrono dal momento in cui sorge il diritto ai singoli ratei.

Alla luce delle suddette disposizioni, i giudici di legittimità hanno chiarito che esistono tre diversi termini dai quali iniziare a calcolare il triennio o l’anno indicati nell’art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970, infatti i termini decorrono:

- dalla notifica del provvedimento dell’Inps, emanato in seguito alla proposizione di un ricorso amministrativo;

- dalla data in cui è stato presentato il ricorso all’Inps aumentato di 90 giorni (tempo teorico per la decisione), qualora sia stato presentato il ricorso all’Inps, ma l’istituto non ha provveduto alla decisione;

- dal giorno in cui è stata presentata la richiesta di prestazione aumentato di 300 giorni (termine teorico per l’esaurimento dell’intero procedimento amministrativo) qualora non sia stato proposto neanche il ricorso amministrativo.


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